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GEOLOCALIZZAZIONE MEZZI CATEGORIA 5: COSA CAMBIA CON IL MILLEPROROGHE 2026
- Maggio 5, 2026
- /Ambiente/Normativa/RENTRI
Con la Legge 26/2026, nota come Milleproroghe, è stato posticipato al 30 giugno 2026 il termine entro il quale i veicoli iscritti in categoria 5 dell’Albo Gestori Ambientali dovranno essere dotati di un sistema di geolocalizzazione conforme ai requisiti tecnici stabiliti dall’Albo. Non si tratta di una sospensione dell’obbligo, ma di un semplice rinvio: la geolocalizzazione resta un requisito fondamentale e, dalla nuova scadenza, diventerà condizione indispensabile per l’idoneità tecnica dei mezzi destinati al trasporto di rifiuti speciali pericolosi.
L’Albo ha recepito la modifica normativa con la Deliberazione n. 1 del 24 marzo 2026 e la Circolare n. 2 del 27 marzo 2026, entrambe operative dal 2 aprile 2026, che sostituiscono integralmente la disciplina precedente e chiariscono le modalità di adeguamento.
Le nuove regole si applicano direttamente ai singoli veicoli e non all’impresa nel suo complesso. Ogni mezzo autorizzato al trasporto di rifiuti pericolosi dovrà quindi essere equipaggiato con il dispositivo di geolocalizzazione e risultare conforme tramite attestazione telematica. L’installazione del sistema, infatti, non basta: occorre completare l’intero iter amministrativo previsto dall’Albo, che certifica ufficialmente la conformità.
Entro il 30 giugno 2026, le aziende dovranno verificare il proprio parco veicolare, individuare i mezzi iscritti in categoria 5, installare i dispositivi conformi e trasmettere l’attestazione telematica. Si tratta di un’attività che richiede organizzazione e coordinamento, soprattutto per le imprese con numerosi veicoli o che operano nel trasporto conto terzi.
Dal 1° luglio 2026, le Sezioni regionali e provinciali dell’Albo procederanno alla cancellazione d’ufficio dei mezzi non adeguati. I veicoli cancellati non potranno più essere utilizzati per il trasporto di rifiuti pericolosi e, se la perdita dei mezzi compromette i requisiti minimi per l’iscrizione, potrà essere avviato un procedimento disciplinare ai sensi del D.M. 120/2014.
La normativa introduce anche una possibilità di reiscrizione per i mezzi già cancellati, ma solo se la geolocalizzazione viene attestata entro la stessa scadenza del 30 giugno 2026.
L’obbligo di geolocalizzazione si inserisce in una strategia più ampia volta a rafforzare la tracciabilità dei trasporti e i controlli lungo la filiera dei rifiuti. È un passo coerente con l’evoluzione normativa che ha portato alla nascita del RENTRI, sistema digitale che gestisce registri e dati ambientali. La geolocalizzazione aggiunge un ulteriore livello di controllo, rendendo il sistema più integrato e trasparente.
Per evitare criticità, le imprese dovrebbero pianificare per tempo l’adeguamento: analizzare il parco mezzi, scegliere dispositivi conformi, programmare l’installazione e predisporre la documentazione necessaria. Gli errori più comuni riguardano la convinzione che il rinvio equivalga a una sospensione, la mancata verifica dei singoli veicoli e la sottovalutazione delle conseguenze della cancellazione d’ufficio.
Il 30 giugno 2026 rappresenta una scadenza reale e non prorogabile. Agire con tempestività è l’unico modo per garantire la continuità operativa e la piena conformità ai requisiti dell’Albo.
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