RENTRI, geolocalizzazione dei trasporti di rifiuti pericolosi: obbligo di trasmissione rinviato al 13 settembre 2027
- Ottobre 15, 2026
- /Ambiente/Normativa/RENTRI/Trasporti
Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), con il decreto direttoriale n. 275 del 12 ottobre 2026, interviene sulla disciplina dei sistemi di geolocalizzazione dei veicoli impiegati nel trasporto di rifiuti pericolosi, approvando le nuove specifiche tecniche per la gestione, la trasmissione e l’archiviazione dei dati relativi ai percorsi.
La principale novità riguarda il differimento al 13 settembre 2027 della decorrenza delle disposizioni concernenti la gestione e la trasmissione delle informazioni al RENTRI. Il termine precedentemente previsto era fissato al 13 febbraio 2027. La proroga è finalizzata a consentire la piena operatività del sistema, anche tenendo conto delle osservazioni formulate dagli operatori del settore durante la consultazione ministeriale.
Restano fermi gli obblighi di installazione dei dispositivi
È importante precisare che il rinvio non riguarda l’obbligo di dotazione dei sistemi di geolocalizzazione sui veicoli interessati, ma esclusivamente le successive modalità di gestione e trasmissione dei dati raccolti.
Restano, pertanto, fermi gli obblighi previsti per le imprese iscritte alla categoria 5 dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali, per le quali la disponibilità dei dispositivi costituisce un requisito di idoneità tecnica dei mezzi impiegati nel trasporto di rifiuti pericolosi. Il decreto non riapre i termini già previsti per l’adeguamento del parco veicolare e non modifica le condizioni applicabili alle nuove iscrizioni e alle variazioni dei mezzi autorizzati.
Le imprese devono quindi distinguere tra la necessità di disporre di veicoli dotati dei sistemi prescritti, già operativa, e l’obbligo di trasmettere al RENTRI i dati dei percorsi secondo le specifiche tecniche approvate dal nuovo provvedimento, la cui decorrenza è stata differita.
Approvate le nuove specifiche tecniche per i dati di geolocalizzazione
Il decreto direttoriale n. 275/2026 approva l’Allegato 1, denominato “Modalità di gestione dei dati attinenti ai percorsi degli autoveicoli”, che definisce i requisiti tecnici dei dispositivi e delle soluzioni adottate dai soggetti obbligati, le caratteristiche delle informazioni da trasmettere, le modalità di interoperabilità con il RENTRI e le regole per la conservazione dei dati.
Il documento attua e integra quanto già previsto dal decreto direttoriale n. 253 del 12 dicembre 2024, intervenendo su alcuni aspetti della disciplina originaria e fornendo indicazioni operative più puntuali per garantire l’affidabilità delle informazioni e la ricostruibilità dei trasporti.
Tra le modifiche introdotte figura la semplificazione delle modalità di associazione del sistema di geolocalizzazione al veicolo. Viene infatti eliminato il riferimento al numero di telaio, mantenendo quale elemento identificativo la targa dell’autoveicolo. L’associazione tra dispositivo e mezzo deve comunque essere univoca con riferimento al singolo percorso, così da consentire l’identificazione del veicolo interessato e la corretta ricostruzione del trasporto.
Tracciamento continuo, precisione delle coordinate e formato GPX
Le specifiche tecniche stabiliscono che il sistema debba consentire il tracciamento completo del percorso, dall’inizio del trasporto del rifiuto speciale pericoloso fino all’arrivo a destinazione. Quando un unico percorso è associato a più formulari, la traccia deve coprire l’intera sequenza dei trasporti collegati, secondo i criteri temporali indicati nell’Allegato 1.
La rilevazione deve avvenire mediante una successione ordinata di punti di geolocalizzazione GNSS, con un intervallo temporale massimo di tre minuti tra coordinate diverse. È inoltre prevista una tolleranza massima di due minuti per l’associazione temporale tra gli eventi riportati nel formulario digitale e i corrispondenti dati di posizione.
Particolare attenzione è riservata all’accuratezza del rilevamento. La deviazione della traccia rispetto alla posizione reale non deve superare i dieci metri, salvo nei tratti in cui il segnale GNSS non sia disponibile. Le coordinate devono essere espresse nel sistema di riferimento WGS84, con sei cifre decimali, e accompagnate dal relativo riferimento temporale in formato UTC. In caso di perdita del segnale, il punto non viene trasmesso e l’interruzione risulta dall’intervallo temporale tra le rilevazioni consecutive.
Una novità riguarda anche il formato informatico da utilizzare per lo scambio delle informazioni. Il testo definitivo individua il formato GPX, versione 1.1, comunemente impiegato per la registrazione e lo scambio delle tracce GPS, in sostituzione del formato GeoJSON previsto nella versione sottoposta a consultazione.
Trasmissione dei dati e interoperabilità con il RENTRI
La trasmissione delle tracce avverrà attraverso interfacce API dedicate, mediante l’invio di dati firmati secondo le modalità operative previste per l’interoperabilità del RENTRI, oppure tramite i servizi di supporto messi a disposizione dal sistema.
L’Allegato 1 chiarisce inoltre che l’invio della traccia di geolocalizzazione deve avvenire successivamente alla trasmissione dei dati del formulario digitale, e non contestualmente.
Ogni invio deve riguardare un’unica traccia, eventualmente composta da più segmenti e associata anche a più formulari, qualora questi siano riferiti a un percorso comune. La trasmissione deve essere accompagnata dagli identificativi univoci dei formulari interessati, dagli indicatori relativi all’accuratezza del dato e dall’identificativo univoco del dispositivo utilizzato per la rilevazione.
Qualora vengano trasmessi successivamente nuovi dati relativi a un formulario già associato a un percorso, sarà necessario ritrasmettere anche i dati della traccia, se già inviati. Le specifiche tecniche di dettaglio per la trasmissione saranno definite dal Ministero in attuazione del quadro normativo vigente.
Conservazione dei dati e disponibilità per i controlli
Il decreto disciplina anche gli obblighi di archiviazione delle informazioni relative ai percorsi. Le imprese devono garantire la conservazione dei dati trasmessi al RENTRI e la possibilità di recuperarli ed estrarli dai propri archivi informatici per un periodo massimo di tre anni, in analogia con quanto previsto dall’articolo 193, comma 4, del D.Lgs. 152/2006 per i formulari di identificazione dei rifiuti.
I dati devono essere conservati con i relativi metadati ed essere esportabili in un formato standard comunemente utilizzato, così da poter essere messi a disposizione degli organi di controllo in occasione di verifiche e ispezioni.
L’adempimento non si esaurisce, pertanto, nella disponibilità di un dispositivo installato sul veicolo: le soluzioni adottate devono consentire anche la corretta registrazione, trasmissione, conservazione ed esibizione delle informazioni richieste.
Indicazioni operative per le imprese
Il decreto direttoriale n. 275/2026 concede agli operatori sette mesi aggiuntivi per adeguarsi alle modalità di trasmissione dei dati di geolocalizzazione, senza modificare gli obblighi già applicabili alla dotazione dei veicoli.
In vista della nuova scadenza, le imprese interessate dovranno verificare che i dispositivi utilizzati siano in grado di assicurare la continuità e l’accuratezza del tracciamento, l’associazione univoca tra targa e percorso, la produzione di file nel formato GPX 1.1 e la disponibilità delle informazioni necessarie per l’interoperabilità con il RENTRI. Sarà inoltre opportuno verificare le procedure interne di archiviazione e recupero dei dati, anche in funzione delle possibili richieste degli organi di vigilanza.
La nuova scadenza del 13 settembre 2027 non deve quindi essere interpretata come una sospensione generalizzata degli obblighi di geolocalizzazione, ma come un differimento delle disposizioni relative alla gestione e alla trasmissione dei dati. La distinzione è essenziale per evitare che la proroga venga erroneamente intesa come un esonero dagli adempimenti tecnici già richiesti per l’idoneità dei mezzi impiegati nel trasporto di rifiuti pericolosi.
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