Prescrizione asseverata ambientale e MOGC 231/01: cosa cambia davvero per le imprese dopo il D.M. 8 ottobre 2025
- Settembre 2, 2026
- /Ambiente/Normativa
La prescrizione asseverata è tornata al centro dell’attenzione dopo il D.M. 8 ottobre 2025, che ha finalmente definito in modo puntuale i costi necessari per estinguere una contravvenzione ambientale attraverso questo strumento. Per dieci anni la disciplina era rimasta incompleta: mancava la parte economica, indispensabile per rendere davvero operativa la procedura prevista dalla L. 68/2015 e inserita nella Parte VI‑bis del Testo Unico Ambientale. Oggi, invece, le imprese che gestiscono rifiuti, emissioni, scarichi o impianti soggetti a vigilanza hanno un quadro chiaro di ciò che comporta, in termini di tempi e spese, scegliere la via deflattiva della prescrizione asseverata.
La logica dello strumento è semplice: evitare il processo penale regolarizzando la violazione contestata, purché non vi sia stato alcun danno concreto e attuale alle matrici ambientali, urbanistiche o paesaggistiche e purché la contravvenzione sia punita con ammenda, sola o congiunta all’arresto. L’articolo 318‑ter TUA scandisce la procedura in cinque passaggi: l’organo di vigilanza accerta la violazione e impartisce la prescrizione tecnica, che deve essere asseverata dall’ente competente; la notizia di reato viene trasmessa al Pubblico Ministero, con sospensione del procedimento; l’adempimento viene verificato entro sessanta giorni dalla scadenza del termine fissato; l’impresa paga un quarto del massimo dell’ammenda entro trenta giorni; infine, entro centoventi giorni, l’organo comunica al PM l’esito, determinando l’estinzione del reato o la ripresa del procedimento penale.
Il decreto ministeriale ha introdotto importi fissi per le attività tecniche: 255 euro per l’asseverazione, 322 euro per la redazione della prescrizione e 92 euro per la verifica “ora per allora”. Ha inoltre previsto un tetto di garanzia per evitare costi sproporzionati: il totale non può superare il dieci per cento del quarto del massimo dell’ammenda quando le attività sono due, oppure il sette per cento quando è prevista una sola attività. L’esempio riportato nel documento è emblematico: per un deposito temporaneo di rifiuti con ammenda massima pari a 3.000 euro, la base di calcolo è 750 euro; l’asseverazione costa 52,50 euro e il costo complessivo per estinguere il reato ammonta a 802,50 euro. È un caso concreto che mostra come la prescrizione asseverata sia, nella maggior parte delle situazioni, uno strumento economicamente sostenibile.
Durante un’ispezione, tuttavia, la scelta se aderire o meno alla prescrizione richiede attenzione. Accettare senza una valutazione critica significa assumere come corretta la qualificazione dell’organo accertatore, che potrebbe non essere fondata; rifiutare senza analisi, invece, espone al rischio di perdere l’opportunità di chiudere la vicenda in modo rapido e non conflittuale. Il documento evidenzia tre scenari ricorrenti:
- la prescrizione impartita durante il controllo, che impone una decisione immediata;
- la violazione già sanata, che consente comunque la prescrizione “ora per allora”, purché l’impresa disponga di prove documentali della regolarizzazione spontanea;
- l’adempimento tardivo o parziale, che non preclude l’accesso all’oblazione, ma comporta un costo maggiore, pari alla metà del massimo dell’ammenda.
Un punto particolarmente rilevante riguarda i rifiuti pericolosi.
Il D.L. 116/2025 ha modificato l’articolo 256, comma 1, del TUA, qualificando come delitto la gestione non autorizzata di rifiuti pericolosi, con pena della reclusione da uno a cinque anni. Questo intervento normativo ha ristretto il perimetro della prescrizione asseverata, che oggi non è più applicabile a tali fattispecie. Rimane invece utilizzabile per le violazioni relative ai rifiuti non pericolosi, che continuano a essere contravvenzioni.
La prescrizione asseverata ha anche un riflesso sul sistema 231. Le contravvenzioni ambientali, anche quando estinte, rappresentano comunque un segnale di possibile criticità nei presidi organizzativi dell’ente e rientrano tra i reati‑presupposto dell’articolo 25‑undecies del D.Lgs. 231/2001. Per questo motivo il documento suggerisce di prevedere nel Modello di Organizzazione e Gestione un protocollo specifico dedicato alla gestione delle prescrizioni ambientali, con responsabilità chiare, tempi di attivazione definiti e flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza.
La tracciabilità delle attività – sopralluoghi, check‑list, registri – è essenziale, perché la prova della diligenza organizzativa si costruisce prima dell’ispezione, non dopo.
In conclusione, il D.M. 8 ottobre 2025, nell’ambito degli artt. 318-bis e ss. del D.Lgs. 152/2006 (Testo Unico Ambientale), ha reso la prescrizione asseverata uno strumento finalmente completo e operativo. Le imprese hanno oggi una procedura definita, costi certi e un quadro normativo chiaro per valutare se aderire o contestare una prescrizione. La finestra decisionale è stretta e richiede competenze tecniche e giuridiche, ma la possibilità di estinguere una contravvenzione ambientale senza affrontare un processo penale rappresenta, quando applicabile, un’opportunità significativa di gestione efficiente del rischio.
Ultime news
Maggiori informazioni
Richiedi una consulenza in merito compilando ed inviando il form
SEDI
Corso Europa, 112, 81030 San Marcellino CE
Corso Europa, 40, 81030 San Marcellino CE
CONTATTI
081 504 12 82
081 812 40 56
diselvasicurezza@gmail.com
Ricevi aggiornamenti sulle ultime novità in campo ambientale e non
Iscriviti alla newsletter
© Copyright 2025. Tutti i Diritti Riservati
