Tracciabilità dei rifiuti: il D.D. n. 210 del 31 luglio 2026 aggiorna le istruzioni per Registro cronologico e FIR
- Agosto 31, 2026
- /Ambiente/Normativa/RENTRI
Nuove modalità operative per la compilazione del Registro cronologico di carico e scarico e del Formulario di identificazione del rifiuto
Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha adottato il Decreto Direttoriale della Direzione generale economia circolare e bonifiche n. 210 del 31 luglio 2026, pubblicato sul portale RENTRI il 5 agosto 2026, con il quale sono state aggiornate le istruzioni operative relative alla compilazione del Registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti e del Formulario di identificazione del rifiuto (FIR).
Il provvedimento è adottato ai sensi dell’art. 21, comma 1, lett. d), del D.M. 4 aprile 2023, n. 59, recante la disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (RENTRI). Le nuove istruzioni sono contenute in due allegati:
Allegato 1 – “Istruzioni per la compilazione del registro cronologico di carico e scarico rifiuti – rev. luglio 2026”;
Allegato 2 – “Istruzioni per la compilazione del formulario di identificazione del rifiuto – rev. luglio 2026”.
Il D.D. n. 210/2026 sostituisce le precedenti istruzioni approvate con il D.D. n. 251 del 19 dicembre 2023, che costituiscono quindi il principale termine di confronto per individuare le novità introdotte.
Non cambia il modello: cambiano le regole operative per compilarlo
È opportuno chiarire immediatamente un aspetto: il D.D. n. 210/2026 non introduce un nuovo sistema di tracciabilità e non modifica la struttura normativa degli obblighi previsti dal D.Lgs. 152/2006 e dal D.M. n. 59/2023. L’intervento riguarda soprattutto le modalità operative di compilazione.
Il MASE precisa infatti che l’aggiornamento nasce dalla necessità di allineare le istruzioni ai chiarimenti già forniti attraverso le schede informative pubblicate sul portale RENTRI, correggere refusi e introdurre indicazioni richieste dagli operatori, con particolare attenzione alla gestione documentale e al FIR digitale.
Gli aggiornamenti sono stati preceduti da una consultazione dei portatori di interesse effettuata nell’ottobre 2025 e le modifiche sono state condivise con l’Albo Nazionale Gestori Ambientali per le materie di competenza.
La conseguenza pratica è tuttavia importante: le nuove istruzioni costituiscono oggi il riferimento operativo da utilizzare per la compilazione del Registro e del FIR.
LE NOVITÀ PER IL REGISTRO CRONOLOGICO DI CARICO E SCARICO
Il registro è definitivamente digitale
Le nuove istruzioni aggiornano espressamente la premessa generale del Registro, precisando che dal 13 febbraio 2026 il Registro cronologico di carico e scarico è tenuto esclusivamente in formato digitale, con vidimazione digitale attraverso il servizio messo a disposizione dalle Camere di Commercio tramite RENTRI.
L’indicazione assume particolare rilevanza perché nelle precedenti istruzioni del 2023 la disciplina temporale risultava formulata in termini prospettici.
La nuova versione fotografa invece una situazione ormai consolidata: per i soggetti interessati dall’obbligo, il registro digitale rappresenta la modalità ordinaria di tenuta.
Per gli impianti di trattamento viene inoltre ribadito che il registro è tenuto esclusivamente in modalità digitale dal 13 febbraio 2025, mentre per i trasportatori viene confermato il medesimo regime decorrente dalla stessa data.
Introdotta una disciplina specifica per le rettifiche nel passaggio dal cartaceo al digitale
Le nuove istruzioni disciplinano il collegamento tra la registrazione originariamente effettuata sul supporto cartaceo e quella successivamente effettuata sul sistema digitale, prevedendo due modalità operative alternative.
La finalità è evitare che il passaggio al digitale determini una soluzione di continuità nella numerazione o renda impossibile ricostruire la corrispondenza tra le registrazioni effettuate sui due diversi supporti.
Si tratta di una precisazione particolarmente importante per le imprese che, nel periodo di transizione, devono ancora gestire rettifiche riferite a operazioni registrate sul precedente supporto cartaceo.
Un’unica registrazione per trasporto e trattamento quando riferibili alla stessa unità locale
Viene introdotto il nuovo § 2.7.3, relativo alle attività di trasporto funzionali all’impianto quando le attività di trasporto e trattamento sono riferibili alla medesima unità locale.
In tale situazione le istruzioni consentono di effettuare un’unica registrazione sul medesimo registro per le due attività. La disposizione mira a evitare una duplicazione delle registrazioni quando il trasporto costituisce una fase funzionale dell’attività di trattamento svolta presso la stessa unità locale.
Aggiornati i riferimenti alle spedizioni transfrontaliere
Le istruzioni aggiornano il riferimento normativo alle spedizioni transfrontaliere di rifiuti.
Al precedente richiamo al Regolamento (CE) n. 1013/2006 viene affiancato il riferimento al Regolamento (UE) 2024/1157, che ha progressivamente sostituito il precedente quadro normativo europeo sulle spedizioni transfrontaliere di rifiuti.
Si tratta di un adeguamento necessario per allineare la documentazione RENTRI al quadro normativo europeo attualmente vigente.
Cambia la disciplina della rettifica dell’esito del conferimento
Una precisazione importante riguarda la rettifica della sezione “Esito conferimento”.
Secondo le nuove istruzioni, quando viene effettuata una rettifica, la data da indicare è quella in cui la rettifica viene materialmente effettuata.
Viene quindi superato il precedente criterio che collegava la data della rettifica alla data di conclusione del trasporto indicata nel FIR.
La modifica è di particolare rilievo sotto il profilo documentale, perché rende maggiormente coerente la registrazione cronologica con l’effettivo momento in cui l’operatore modifica o integra il dato.
Precisato il peso verificato a destino
Le nuove istruzioni intervengono anche sulla gestione del peso verificato a destino.
Quando sono presenti più destinatari, deve essere indicata la somma dei pesi verificati a destino.
Inoltre, il dato deve essere compilato anche qualora nel FIR sia stata selezionata la voce “peso verificato in partenza”.
Si tratta di un chiarimento particolarmente importante per evitare che l’operatore consideri la selezione del peso verificato in partenza come sostitutiva della successiva indicazione del peso verificato a destino.
Precisazioni sull’iscrizione all’Albo Gestori Ambientali
Le nuove istruzioni introducono due eccezioni espresse con riferimento all’indicazione del numero di iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali nella sezione relativa alla provenienza del rifiuto.
L’indicazione non è richiesta nei casi di attività di trasporto per le quali non sussiste l’obbligo di iscrizione e nei confronti dei Consorzi istituiti per il recupero o il riciclaggio.
La modifica è prevalentemente chiarificatoria, ma evita che l’operatore debba inserire un dato che, in determinate fattispecie, non è previsto dalla disciplina applicabile.
Maggiori precisazioni sulla quantità indicata dal trasportatore
Viene precisato il criterio di compilazione del campo 13 del registro da parte del trasportatore.
La quantità deve essere desunta dal campo 6 “Caratteristiche del rifiuto” del FIR, quando previsto, oppure da altra idonea documentazione. Il chiarimento rende più puntuale il rapporto tra il dato inserito nel Registro e quello risultante dal formulario.
Microraccolta: precisazioni sulla gestione del FIR
Per quanto riguarda la microraccolta, le istruzioni RENTRI precisano che, allo stato attuale, la specifica sezione “MICRORACCOLTA” del FIR digitale non deve essere compilata. Il trasportatore che effettua un unico itinerario di raccolta presso una pluralità di produttori o detentori deve pertanto emettere e gestire un distinto FIR per ciascun produttore/detentore, senza utilizzare un formulario cumulativo per l’intero percorso. In concreto, il medesimo mezzo può effettuare, nell’ambito di un unico giro di raccolta, più prese presso differenti produttori, ma ciascuna movimentazione deve rimanere documentalmente distinta attraverso il relativo FIR. La gestione della specifica funzionalità di microraccolta resta quindi sospesa fino all’emanazione di ulteriori disposizioni.
L’“Esito conferimento” deve essere sempre compilato
Una delle precisazioni più rilevanti riguarda il trasportatore.
Le nuove istruzioni stabiliscono espressamente che la sezione “ESITO CONFERIMENTO” deve essere sempre compilata a seguito della ricezione della copia completa del FIR.
La previsione assume particolare importanza nell’ambito della tracciabilità digitale, perché rafforza il collegamento documentale tra movimentazione, conferimento e registrazione cronologica.
LE NOVITÀ PER IL FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE DEL RIFIUTO
Il termine per l’annotazione del trasportatore diventa espresso in giorni lavorativi
Una modifica di immediata rilevanza pratica riguarda il termine entro il quale il trasportatore deve effettuare l’annotazione sul registro.
Le precedenti istruzioni facevano riferimento a dieci giorni dalla consegna dei rifiuti all’impianto di destino. La nuova versione parla espressamente di dieci giorni lavorativi.
La modifica incide concretamente sul calcolo delle scadenze e amplia il termine effettivamente disponibile per l’adempimento.
È espressamente consentita la stampa fronte-retro del FIR cartaceo
Le nuove istruzioni precisano che il FIR cartaceo può essere stampato fronte-retro.
La precisazione elimina un dubbio operativo che non trovava una risposta esplicita nelle precedenti istruzioni.
I FIR vidimati non devono necessariamente essere utilizzati in ordine cronologico
Viene inoltre chiarito che i FIR già vidimati non devono essere necessariamente utilizzati secondo l’ordine cronologico della vidimazione.
L’operatore può quindi utilizzare un formulario vidimato successivamente anche prima di uno vidimato precedentemente, senza che ciò costituisca, di per sé, una violazione delle istruzioni di compilazione.
Il campo ADR diventa ADR/RID
Il campo relativo al trasporto delle merci pericolose viene aggiornato.
La precedente denominazione “Trasporto ADR” viene sostituita da “Trasporto ADR/RID”, estendendo espressamente il riferimento anche al trasporto ferroviario di merci pericolose disciplinato dal RID.
Si tratta quindi di un adeguamento terminologico e funzionale alle diverse modalità di trasporto delle merci pericolose.
Nuove istruzioni per il trasporto in cisterna
Viene introdotta una specifica indicazione per il trasporto di rifiuti in cisterna.
Nel campo relativo al numero di colli/contenitori deve essere utilizzata la voce prevista per i contenitori e nel campo 17 – Annotazioni deve essere specificato che il trasporto avviene in cisterna.
La novità è particolarmente rilevante per le imprese che effettuano trasporto di rifiuti liquidi mediante autobotti o altri veicoli cisterna.
La descrizione del rifiuto può essere inserita anche per codici EER diversi da quelli terminanti in 99
Le precedenti istruzioni stabilivano che il campo relativo alla descrizione del rifiuto non dovesse essere compilato quando il codice EER non terminava con “99”.
La nuova versione introduce una maggiore flessibilità: la descrizione può essere riportata anche per altri codici EER quando utile a identificare in modo univoco il rifiuto.
La modifica è utile soprattutto nei casi in cui la sola indicazione del codice EER non sia sufficiente, sul piano operativo, a descrivere con immediatezza la tipologia del materiale movimentato.
Aggiornata la disciplina della documentazione ADR
La formulazione relativa alla documentazione ADR viene resa più ampia.
Il FIR non sostituisce la documentazione prescritta dalla normativa ADR.
La precedente formulazione, riferita al modello unico di segnalazione ADR, viene quindi sostituita da un richiamo generale alla documentazione prevista dalla disciplina ADR.
Maggiore precisione sulla firma del FIR cartaceo
Per il FIR cartaceo viene precisato che il produttore/detentore deve stampare e firmare autografamente due copie del formulario.
La previsione rende più chiara la procedura materiale da seguire nella gestione del formulario cartaceo.
Verifiche analitiche: chiarita la fase di compilazione da parte del destinatario
Le istruzioni relative alla verifica analitica da parte del destinatario vengono ampliate.
Il nuovo testo chiarisce maggiormente la tempistica delle verifiche e stabilisce il necessario raccordo con le prescrizioni contenute nell’autorizzazione dell’impianto.
La stessa integrazione è prevista anche per la situazione in cui sia presente un secondo destinatario.
CAMBIO DEL DESTINATARIO DURANTE IL TRASPORTO
Il D.D. n. 210/2026 introduce un nuovo § 2.13, dedicato espressamente alla variazione del destinatario durante il trasporto.
La disciplina distingue le modalità operative da seguire in caso di FIR cartaceo e di FIR digitale.
La novità è particolarmente significativa perché la variazione del destinatario costituisce una situazione concreta nella quale la corretta ricostruzione della movimentazione deve essere garantita senza interrompere la tracciabilità del rifiuto.
NUOVE TABELLE PER LE OPERAZIONI DI RECUPERO E SMALTIMENTO
L’Allegato 2 introduce inoltre specifiche tabelle autonome relative alle operazioni di gestione dei rifiuti:
Tabella 6 – Operazioni di recupero (R);
Tabella 7 – Operazioni di smaltimento (D).
Le tabelle sono richiamate espressamente nella compilazione del campo relativo al destinatario.
L’inserimento delle tabelle rende più strutturata la codificazione delle operazioni di gestione finale del rifiuto.
CORRETTA LA DISCIPLINA DEGLI IMPIANTI DI ACQUE REFLUE URBANE
Viene modificata anche la Tabella 1, relativa alle autorizzazioni degli impianti di acque reflue urbane.
La precedente indicazione, formulata in maniera non sufficientemente precisa con un unico riferimento all’art. 110 del D.Lgs. 152/2006, viene suddivisa in due ipotesi:
la comunicazione prevista dall’art. 110, comma 3;
l’autorizzazione prevista dall’art. 110, comma 2.
La modifica ha natura prevalentemente correttiva, ma elimina un’ambiguità presente nella precedente formulazione.
CORRETTA LA DEFINIZIONE DELLA CARATTERISTICA DI PERICOLO HP5
La Tabella 2, relativa alle caratteristiche di pericolo, viene corretta nella descrizione della caratteristica HP5.
La precedente espressione “tossicità in caso di respirazione” viene sostituita dalla formulazione “tossicità in caso di aspirazione”, coerente con la terminologia della classificazione europea delle sostanze e miscele.
NUOVA GESTIONE DELLA SOSTA TECNICA NEL FIR DIGITALE
Particolare attenzione deve essere dedicata alla sosta tecnica nel FIR digitale.
Il portale RENTRI ha pubblicato specifiche indicazioni operative collegate al nuovo § 2.9 dell’Allegato 2.
All’inizio dell’evento di sosta tecnica devono essere riportati nel campo 17 – Annotazioni il luogo di stazionamento, la data e l’ora di inizio della sosta.
Al termine dell’evento viene quindi completata la gestione dell’evento attraverso il campo 15 – Sosta tecnica.
La precisazione è importante perché consente di ricostruire correttamente anche gli eventi intervenuti durante il trasporto e non soltanto la partenza e l’arrivo del rifiuto.
GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E DEL SERVIZIO PUBBLICO
Contestualmente all’aggiornamento delle istruzioni, il portale RENTRI ha rivisto alcune FAQ operative.
Particolarmente rilevante è il chiarimento relativo al gestore del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani.
Viene ribadita l’esclusione dall’obbligo di FIR per il trasporto di rifiuti urbani effettuato dal centro di raccolta verso un impianto di recupero o smaltimento nei casi previsti dall’art. 193, comma 7, del D.Lgs. 152/2006.
Il chiarimento viene esteso anche alle ipotesi di trasbordo, purché il trasporto sia effettuato dal gestore del servizio pubblico o per suo conto nel rispetto della normativa applicabile.
INTERMEDIARI E COMMERCIANTI: PRECISATA LA CONSERVAZIONE DEL FIR DIGITALE
Un ulteriore chiarimento collegato all’aggiornamento riguarda intermediari e commercianti.
Il portale RENTRI ha precisato che tali soggetti non sono obbligati alla messa in conservazione a norma della copia completa del FIR nella quale sono coinvolti, secondo quanto indicato nelle FAQ aggiornate.
La precisazione è particolarmente importante perché evita di estendere automaticamente agli intermediari obblighi documentali che spettano invece ai soggetti direttamente tenuti alla conservazione della documentazione secondo la disciplina applicabile.
COSA CAMBIA CONCRETAMENTE PER LE IMPRESE
Il D.D. n. 210/2026 non deve quindi essere considerato una semplice correzione formale delle precedenti istruzioni.
Il decreto consolida una serie di chiarimenti che erano fino ad oggi distribuiti tra FAQ, schede informative e materiali didattici RENTRI e li trasferisce all’interno delle istruzioni ufficiali di compilazione.
Per le imprese ciò significa che è opportuno procedere ad una verifica delle procedure interne relative alla gestione dei rifiuti.
In particolare, devono essere verificati i flussi relativi alla compilazione del Registro cronologico, alla gestione delle rettifiche, alla registrazione dell’esito del conferimento, alla gestione dei pesi verificati a destino, alla compilazione del FIR digitale, alla gestione delle soste tecniche, ai trasporti in cisterna, ai trasporti intermodali e alle ipotesi di variazione del destinatario.
Particolare attenzione deve essere posta anche alla formazione del personale incaricato della gestione documentale, perché il RENTRI non elimina la responsabilità dell’impresa per la correttezza delle informazioni inserite nel sistema.
IL RAPPORTO CON IL FIR DIGITALE E LA SCADENZA DEL 16 SETTEMBRE 2026
L’aggiornamento arriva in un momento particolarmente delicato.
Il portale RENTRI ricorda infatti che fino al 15 settembre 2026 il FIR cartaceo può ancora essere utilizzato come alternativa al FIR digitale; dal 16 settembre 2026 il quadro operativo cambia e assume piena centralità il FIR digitale per i soggetti interessati dagli obblighi.
Il D.D. n. 210/2026 deve quindi essere letto anche come un tassello della progressiva digitalizzazione della tracciabilità dei rifiuti.
Non è casuale che una parte significativa delle modifiche riguardi proprio la gestione documentale e le situazioni che si verificano durante il trasporto.
L’obiettivo del sistema è infatti quello di rendere il dato relativo al rifiuto univoco, tracciabile e coerente lungo l’intera filiera, dal produttore al trasportatore, dall’intermediario al destinatario.
IL QUADRO DELLE PRINCIPALI MODIFICHE IN SINTESI
Il confronto tra il D.D. n. 251/2023 e il D.D. n. 210/2026 consente di individuare, in sintesi, le seguenti principali modifiche operative:
| Ambito | Novità introdotta |
|---|---|
| Registro digitale | Esplicitata la tenuta esclusivamente digitale dal 13 febbraio 2026 |
| Passaggio cartaceo/digitale | Nuova disciplina delle rettifiche e del collegamento tra registrazioni |
| Trasporto + trattamento | Possibile un’unica registrazione quando riferiti alla stessa unità locale |
| Spedizioni transfrontaliere | Aggiornato il riferimento al Reg. UE 2024/1157 |
| Rettifiche | La data della rettifica coincide con il momento in cui viene effettuata |
| Peso a destino | Precisata la compilazione anche con peso verificato in partenza e in caso di più destinatari |
| VFU | Precisazioni per il campo relativo al Registro di Pubblica Sicurezza |
| Albo Gestori | Esplicitate alcune ipotesi di non obbligatorietà dell’indicazione |
| Trasportatori | Precisata la fonte della quantità da riportare nel campo 13 |
| Esito conferimento | Obbligo espresso di compilazione dopo ricezione della copia completa del FIR |
| Termine trasportatore | Passaggio da 10 giorni a 10 giorni lavorativi |
| Intermediari | Nuove regole per l’Allegato FORMULARIO RIFIUTI |
| FIR cartaceo | Ammessa espressamente la stampa fronte-retro |
| Vidimazione | I FIR non devono essere utilizzati necessariamente in ordine cronologico |
| ADR | Campo aggiornato in ADR/RID |
| Cisterne | Nuove istruzioni specifiche |
| Descrizione rifiuto | Ammessa anche per EER diversi da quelli terminanti in 99, se utile |
| Firma FIR cartaceo | Precisata la necessità di firma autografa su due copie |
| Verifiche analitiche | Istruzioni più dettagliate per il destinatario |
| Trasporto marittimo | Nuova disciplina per la tratta marittima unica |
| Intermodale | Sospensione anche della sezione relativa alla tratta marittima |
| Cambio destinatario | Nuovo paragrafo specifico |
| Operazioni R/D | Nuove Tabelle 6 e 7 |
| Acque reflue | Corretta e distinta la disciplina dell’art. 110 |
| HP5 | Corretta la terminologia relativa alla tossicità per aspirazione |
| Sosta tecnica | Nuove modalità di gestione nel FIR digitale |
| Servizio pubblico | Chiarimenti sull’esenzione FIR per determinati trasporti di rifiuti urbani |
| Intermediari/commercianti | Chiarimenti sulla conservazione della documentazione FIR |
Le principali differenze risultano dal confronto tra le istruzioni del D.D. n. 251/2023 e quelle approvate dal D.D. n. 210/2026.
COSA DEVONO FARE LE IMPRESE
Alla luce delle nuove disposizioni, le imprese soggette agli obblighi RENTRI dovrebbero verificare tempestivamente che le proprie procedure interne siano coerenti con la revisione di luglio 2026.
Non è sufficiente, infatti, che il software gestionale sia tecnicamente aggiornato.
Occorre verificare anche chi compila il FIR, chi effettua le registrazioni sul Registro cronologico, come vengono gestite le rettifiche, come viene acquisita la copia completa del FIR, come viene registrato l’esito del conferimento e come vengono gestiti gli eventi anomali che intervengono durante il trasporto.
La corretta gestione della tracciabilità deve essere considerata come un processo organizzativo che coinvolge produttore, detentore, trasportatore, destinatario, intermediario e, nei casi previsti, gli ulteriori soggetti della filiera.
Il D.D. n. 210/2026, pur avendo natura prevalentemente chiarificatoria, rende quindi ancora più importante una corretta procedura aziendale RENTRI, accompagnata da adeguata formazione degli addetti.
Conclusioni
Il D.D. n. 210 del 31 luglio 2026 rappresenta un aggiornamento atteso del sistema RENTRI.
Il provvedimento non rivoluziona la disciplina della tracciabilità dei rifiuti, ma interviene su numerosi aspetti che, nella fase iniziale di applicazione del RENTRI, avevano generato dubbi interpretativi e richiesto l’intervento del MASE attraverso FAQ e schede informative.
La vera novità consiste quindi nella trasformazione di una serie di chiarimenti operativi precedentemente frammentati in un corpus aggiornato di istruzioni ufficiali per la compilazione del Registro e del FIR.
Per le imprese, il momento è particolarmente delicato: il nuovo quadro operativo entra in vigore mentre il sistema si avvicina alla definitiva transizione verso il FIR digitale, rendendo necessario un controllo delle procedure interne prima della definitiva cessazione dell’utilizzo alternativo del FIR cartaceo.
Le nuove istruzioni del Registro e del FIR sono disponibili sul portale ufficiale RENTRI, insieme al testo del D.D. n. 210/2026.
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