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LA PROVA DEL REATO DI INQUINAMENTO IDRICO TRA ANALISI CHIMICHE E MASSIME D’ESPERIENZA (Cass., Sez. III, 13 ottobre 2025, n. 33651)

La sentenza della Terza Sezione penale della Corte di cassazione n. 33651 del 2025 offre un nuovo contributo interpretativo sul tema della prova del superamento dei limiti tabellari negli scarichi illeciti di acque reflue industriali, ai sensi dell’art. 137 D.lgs. 152/2006.
La Corte affronta il delicato problema dell’accertamento del reato in assenza di analisi utilizzabili, chiarendo come – in determinate condizioni – il superamento dei valori limite possa essere provato anche attraverso elementi fattuali, osservazioni degli operanti e massime di esperienza, purché tali strumenti probatori offrano un livello di certezza “sostanzialmente pari” a quello delle analisi.

La decisione si inserisce nel solco di un orientamento già espresso dalla giurisprudenza di legittimità, ma ne puntualizza la struttura argomentativa, insistendo sulla necessità di valutazioni rigorose nelle ipotesi in cui la prova tecnico-scientifica sia mancante o inutilizzabile.

I FATTI: lo scarico nel Fosso del Buonaugurio

Il caso trae origine dal rinvenimento, da parte della Capitaneria di Porto di Civitavecchia, di un inquinamento nello specchio d’acqua portuale, risalito dagli operanti fino al collettore di seconda pioggia della società CMD – Compagnia Mediterranea Demolizioni.

La ricostruzione effettuata dal Tribunale di Civitavecchia e confermata in larga parte dalla Cassazione ha evidenziato:

  • l’assenza di precipitazioni atmosferiche nel giorno dello sversamento;
  • la presenza di idrocarburi con odore intenso e materiale oleoso “surnatante”;
  • un malfunzionamento della valvola di bypass, che aveva convogliato acque di dilavamento del piazzale direttamente nel fosso, anziché nelle vasche di trattamento della prima pioggia;
  • l’uso di panne assorbenti e segatura nel piazzale, verosimilmente per assorbire gli sversamenti.

Il campionamento eseguito fu tuttavia dichiarato inutilizzabile, circostanza che ha portato la difesa a contestare la configurabilità del reato e a invocare l’applicazione dell’art. 255/256 TUA (abbandono di rifiuti liquidi), sostenendo la mancanza della prova dell’effettivo superamento dei limiti tabellari.

 

Scarico o abbandono di rifiuti?

La Corte respinge in modo netto la tesi difensiva, riaffermando la distinzione tra:

  • scarico (art. 74, lett. ff), TUA): immissione di acque reflue tramite un sistema stabile di collettamento verso un corpo ricettore;
  • gestione illecita di rifiuti liquidi (art. 256 TUA): assenza di un nesso funzionale diretto tra immissione e corpo ricettore.

Secondo la Cassazione:

“È configurabile uno scarico abusivo tutte le volte in cui la sostanza venga convogliata mediante un collegamento stabile, anche se attivato in modo discontinuo od occasionale.”

Il collettamento di bypass, pur attivato in modo non programmato, costituiva un sistema strutturato e permanente, idoneo a convogliare i reflui direttamente nel Fosso del Buonaugurio.
Ne consegue l’inapplicabilità dell’art. 256 TUA e la piena operatività dell’art. 137.

 

Il nodo centrale: la prova del superamento dei limiti tabellari senza analisi chimiche

Il principio affermato

La Corte ribadisce un orientamento risalente (Colautti, 1999), riaffermato più volte negli anni:

“La prova del superamento dei limiti tabellari non esige necessariamente i risultati delle analisi, potendo essere raggiunta anche tramite altri mezzi probatori e, nei casi appropriati, mediante massime di esperienza.”

Tuttavia, tale possibilità non è affatto indiscriminata. Essa richiede:

  1. la natura dello scarico, desumibile da caratteristiche visibili, odori, colore, presenza di idrocarburi o altre sostanze notorie;
  2. le modalità di sversamento, ad esempio l’assenza di trattamenti depurativi;
  3. la qualità degli indizi, che devono raggiungere un livello di certezza tale da rendere superflua l’analisi mancante.

La Corte enfatizza la necessità che tali elementi siano:

“Tali da garantire un livello di certezza sostanzialmente pari a quello delle analisi di laboratorio.”

 

La prova “evidente” nel caso concreto

Nel caso esaminato, le massime d’esperienza basate su:

  • odore intensissimo d’idrocarburi,
  • materiale oleoso visibile in superficie,
  • provenienza da piazzale di attività di demolizione metallica,
  • bypass del trattamento di prima pioggia,
  • sversamento in assenza di pioggia,

sono state ritenute idonee a integrare tale livello probatorio.

La Corte sottolinea che lo scarico era composto da acque di dilavamento contaminate da residui di lavorazione industriale, dunque appartenenti alla categoria delle acque reflue industriali.

 

Il reato ex art. 674 c.p.: profili di autonoma offensività

La Cassazione interviene anche sull’ulteriore imputazione relativa alle emissioni moleste.
La difesa aveva sostenuto l’assenza della prova della molestia alle persone, elemento costitutivo del reato.

La Corte ricorda che:

  • la fattispecie non tutela l’ambiente in senso lato, ma l’incolumità e la vivibilità delle persone;
  • l’accertamento richiede la verifica dell’idoneità concreta delle emissioni a molestare o imbrattare le persone.

Il giudice di merito, tuttavia, aveva fatto discendere la sussistenza del reato per via derivata, in quanto “conseguenza” dell’inquinamento accertato ex art. 137.

Questa impostazione è considerata erronea, poiché l’art. 674 c.p. richiede una valutazione autonoma.
Di qui il parziale accoglimento del ricorso.

 

La natura permanente del reato: limiti e criticità

Uno degli aspetti più rilevanti della pronuncia riguarda la qualificazione del reato come permanente.

La Corte ricorda che il reato di scarico non autorizzato è permanente fino alla cessazione dello scarico o fino al rilascio dell’autorizzazione, tuttavia, nel caso di specie la condotta presentava carattere occasionale e contingente, legato al malfunzionamento della valvola.

Di conseguenza non può presumersi una permanenza di fatto oltre la data accertata e la motivazione del giudice di merito è stata ritenuta carente; pertanto, il reato può essere istantaneo quando si tratta di episodio isolato non riconducibile ad attività strutturalmente continuativa. Questo aspetto ha inciso sulla valutazione della prescrizione.

 

Considerazioni conclusive

La sentenza n. 33651/2025 rappresenta un importante contributo in materia di accertamento probatorio dei reati ambientali, confermando una visione non formalistica della prova nei reati di inquinamento idrico.

La Corte delinea un sistema probatorio “a geometria variabile”, nel quale:

  • le analisi chimiche restano il mezzo privilegiato e ordinario;
  • la loro mancanza non è automaticamente impeditiva della condanna;
  • gli elementi indiziari devono essere rigorosi, organici e idonei a raggiungere la stessa qualità di certezza delle analisi.

Tale approccio consente di evitare che lacune procedurali o errori tecnici nei campionamenti paralizzino l’azione repressiva, ma al tempo stesso impone ai giudici di merito un onere argomentativo particolarmente stringente.

La pronuncia valorizza infine la distinzione tra reati ambientali e reati comuni (art. 674 c.p.), ponendo l’accento sulla specificità dell’elemento offensivo e sulla necessità di una motivazione autonoma per ciascuna fattispecie contestata.

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