Albo Gestori Ambientali: nasce la nuova categoria 2-quater per i liberi professionisti
- Agosto 26, 2026
- /Ambiente/Normativa/Trasporti
Dal 15 ottobre 2026 entra in vigore la nuova sottocategoria 2-quater dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali, destinata a una particolare categoria di soggetti: i liberi professionisti iscritti in albi professionali che, nell’ambito delle attività manutentive consentite dal proprio ordinamento professionale, producono rifiuti non pericolosi e devono provvedere direttamente alla loro raccolta e al loro trasporto.
La novità è stata introdotta dal Comitato nazionale dell’Albo con le Deliberazioni n. 4 e n. 5 del 22 luglio 2026, adottate a seguito della modifica dell’art. 212, comma 5, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, operata dalla L. 27 marzo 2026, n. 50, di conversione del D.L. 19 febbraio 2026, n. 19. La Deliberazione n. 4 disciplina i criteri e i requisiti per l’iscrizione, mentre la Deliberazione n. 5 approva i modelli che le Sezioni regionali e provinciali dell’Albo dovranno utilizzare per il rilascio o il diniego del provvedimento. Entrambe entreranno in vigore il 15 ottobre 2026.
Una nuova possibilità per i professionisti
La novità interviene su una questione che, negli ultimi anni, ha interessato numerose attività professionali caratterizzate da interventi tecnici e manutentivi.
Il presupposto è che il professionista non svolga professionalmente attività di gestione dei rifiuti per conto di terzi, ma produca personalmente rifiuti come conseguenza dell’attività manutentiva che costituisce parte della propria attività professionale e abbia poi necessità di portarli presso un impianto autorizzato.
La nuova categoria consente quindi al professionista di raccogliere e trasportare i propri rifiuti non pericolosi, senza che tale attività determini l’assoggettamento alla disciplina prevista per le imprese che svolgono professionalmente attività di raccolta e trasporto di rifiuti. Non si tratta, dunque, di una nuova categoria generale per tutti i professionisti.
L’ambito applicativo è rigorosamente delimitato dalla legge e dalla deliberazione dell’Albo: occorre essere libero professionista iscritto a un albo professionale il cui ordinamento preveda lo svolgimento di attività manutentive, produrre rifiuti non pericolosi nell’esercizio di tali attività e trasportare esclusivamente i rifiuti prodotti direttamente dal professionista stesso.
Il punto centrale: chi è realmente interessato?
Si pensi, ad esempio, a un professionista iscritto a un ordine o collegio professionale che effettui direttamente interventi manutentivi e che, durante tali interventi, produca rifiuti non pericolosi. Se il suo ordinamento professionale contempla effettivamente l’attività manutentiva e il professionista deve trasferire i rifiuti prodotti presso un impianto autorizzato, la nuova categoria 2-quater può rappresentare il titolo abilitativo specificamente previsto per effettuare tale trasporto.
Non è sufficiente che il professionista produca occasionalmente un rifiuto durante la propria attività: deve sussistere il collegamento richiesto dalla norma tra iscrizione all’albo professionale, attività manutentiva prevista dall’ordinamento professionale e produzione dei rifiuti non pericolosi derivanti da quella specifica attività.
Esempio: perché un perito industriale rientra nella categoria 2-quater e un idraulico no
Un esempio aiuta a comprendere la reale portata della riforma e a evitare una delle interpretazioni più frequenti ma errate.
Si immagini un perito industriale iscritto all’Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati che svolga attività di manutenzione di impianti tecnologici, attività espressamente ricompresa tra le competenze professionali disciplinate dal proprio ordinamento. Durante un intervento di manutenzione su un impianto elettrico o termico il professionista sostituisce alcuni componenti, produce cavi, canaline, guaine o altri materiali classificati come rifiuti non pericolosi e deve trasportarli presso un impianto autorizzato. In questo caso ricorrono tutti i presupposti previsti dalla Deliberazione n. 4: il soggetto è un libero professionista iscritto a un albo professionale, l’attività manutentiva è prevista dal relativo ordinamento e i rifiuti sono prodotti direttamente nell’esecuzione di tale attività. Il perito potrà quindi richiedere l’iscrizione nella categoria 2-quater ed effettuare personalmente il trasporto dei propri rifiuti non pericolosi.
Diversa è la situazione dell’idraulico artigiano: anche l’idraulico svolge quotidianamente attività di manutenzione, riparazione e sostituzione di impianti idrici o termici e produce rifiuti come tubazioni in PVC, raccordi, rubinetterie o altri materiali di risulta. Tuttavia, l’idraulico esercita normalmente la propria attività come impresa artigiana e non rimane privo di titolo abilitativo. Se trasporta esclusivamente i rifiuti prodotti dalla propria impresa durante gli interventi presso i clienti, continua a operare secondo la disciplina ordinaria prevista per i produttori iniziali di rifiuti che trasportano i propri rifiuti, ossia mediante iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali in categoria 2-bis, nei limiti e alle condizioni previste dall’art. 212, comma 8, del D.Lgs. 152/2006 e dal D.M. 120/2014. La nuova categoria 2-quater non sostituisce quindi la categoria 2-bis, ma si aggiunge ad essa per colmare un vuoto normativo riguardante esclusivamente i liberi professionisti ordinistici.
La differenza può essere sintetizzata in questo modo:
a) il perito industriale accede alla categoria 2-quater in quanto professionista ordinistico che produce rifiuti nell’esercizio di un’attività manutentiva prevista dal proprio ordinamento professionale;
b) l’idraulico, pur svolgendo la medesima attività manutentiva sotto il profilo tecnico, opera come impresa artigiana e continua a fare riferimento alla categoria 2-bis dell’Albo Gestori Ambientali, non alla nuova 2-quater.
La differenza rispetto alla categoria 2-bis
La nuova sottocategoria non deve essere confusa con la categoria 2-bis dell’Albo.
La categoria 2-bis riguarda i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano attività di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nei limiti previsti dall’art. 212, comma 8, del D.Lgs. 152/2006.
La 2-quater nasce invece specificamente per i liberi professionisti iscritti in albi professionali che svolgono attività manutentive previste dal proprio ordinamento.
La distinzione è quindi soggettiva e oggettiva allo stesso tempo: non conta soltanto che il soggetto trasporti rifiuti propri, ma anche chi è il soggetto che effettua il trasporto e da quale attività derivano i rifiuti.
Per questa ragione, la nuova disciplina non deve essere interpretata come una semplice estensione della 2-bis ai professionisti, ma si tratta di una specifica sottocategoria costruita dal legislatore proprio per disciplinare questa particolare fattispecie.
Requisiti e procedura di iscrizione
La Deliberazione n. 4 stabilisce che il professionista dovrà presentare la domanda esclusivamente in modalità telematica alla Sezione regionale o provinciale dell’Albo competente in relazione alla propria residenza.
La domanda dovrà attestare, tra l’altro, l’iscrizione attiva e non sospesa all’albo professionale, lo svolgimento delle attività manutentive previste dall’ordinamento professionale, le tipologie di rifiuti non pericolosi che il professionista intende raccogliere e trasportare e la disponibilità e idoneità dei veicoli utilizzati. Dovranno inoltre essere prodotti gli elementi relativi ai veicoli, compresa la relativa documentazione e, ove necessario, il titolo che ne dimostri la disponibilità.
L’iscrizione avrà durata quinquennale e sarà soggetta al pagamento di un contributo annuale di 50 euro, oltre ai diritti di segreteria previsti.
Un elemento particolarmente importante è rappresentato dall’incompatibilità prevista dalla deliberazione: l’iscrizione nella categoria 2-quater non è compatibile con la contemporanea iscrizione ad altre categorie dell’Albo.
Il limite dei rifiuti pericolosi
La 2-quater presenta un limite assoluto che deve essere attentamente considerato: non consente il trasporto di rifiuti pericolosi.
Questo significa che il professionista dovrà verificare preventivamente la corretta classificazione dei rifiuti prodotti durante la propria attività manutentiva. L’eventuale presenza di un rifiuto pericoloso non può essere superata semplicemente attraverso l’iscrizione alla nuova categoria.
La questione è particolarmente significativa in tutti quei settori nei quali l’attività manutentiva può generare, a seconda delle caratteristiche del materiale e della sua composizione, rifiuti classificabili come pericolosi. In tali ipotesi sarà necessario individuare una diversa soluzione conforme alla disciplina dell’Albo e alla normativa sulla gestione dei rifiuti.
Quali rifiuti possono essere trasportati?
L’autorizzazione non è generica. Il professionista deve indicare le tipologie di rifiuti non pericolosi che intende raccogliere e trasportare e il provvedimento di iscrizione delimita conseguentemente l’attività autorizzata.
Non sarà quindi sufficiente ottenere un’iscrizione alla 2-quater per poter trasportare indistintamente qualsiasi rifiuto non pericoloso.
Occorre verificare, caso per caso, la corretta attribuzione del codice EER, la provenienza del rifiuto e la sua effettiva riconducibilità all’attività manutentiva dichiarata dal professionista.
Questo aspetto assume particolare rilievo perché la classificazione del rifiuto non dipende dalla professione esercitata, ma dalle caratteristiche concrete del rifiuto e dalla sua origine. Un professionista non potrà quindi scegliere liberamente un codice EER semplicemente perché compatibile, in astratto, con la propria attività: la classificazione deve essere tecnicamente e giuridicamente corretta.
Anche il veicolo deve essere idoneo
L’iscrizione riguarda il trasporto e, di conseguenza, anche il veicolo utilizzato deve possedere i requisiti necessari.
Il professionista deve dimostrare la disponibilità di uno o più veicoli idonei, nel rispetto della disciplina applicabile all’autotrasporto. I relativi estremi devono essere indicati nella domanda e la documentazione richiesta deve essere messa a disposizione della Sezione competente.
Questo significa, in concreto, che l’iscrizione all’Albo non autorizza automaticamente all’utilizzo di qualsiasi mezzo nella gestione dei rifiuti. Il veicolo deve essere coerente con l’attività di trasporto autorizzata e deve essere mantenuto in condizioni tali da evitare dispersioni, sversamenti o altre forme di perdita dei rifiuti durante la movimentazione.
Cosa cambia dal 15 ottobre 2026
Da quel momento sarà operativa la nuova categoria 2-quater e i professionisti interessati potranno presentare la relativa domanda secondo le modalità stabilite dalla Deliberazione n. 4. La Deliberazione n. 5 completa il quadro procedurale stabilendo i modelli uniformi che le Sezioni regionali e provinciali utilizzeranno per il provvedimento di iscrizione o per l’eventuale diniego.
La novità non determina, però, un obbligo generalizzato di iscrizione per tutti i professionisti iscritti a un albo. Il professionista deve innanzitutto verificare se la propria attività rientri effettivamente nel perimetro normativo della nuova categoria e, soprattutto, se sussista la necessità di effettuare direttamente la raccolta e il trasporto dei rifiuti non pericolosi prodotti durante l’attività manutentiva.
In definitiva, la nuova 2-quater rappresenta una specifica apertura dell’Albo Gestori Ambientali al mondo delle professioni ordinistiche, ma entro confini precisi: il soggetto deve essere un libero professionista iscritto a un albo professionale, l’ordinamento deve prevedere attività manutentive, i rifiuti devono essere non pericolosi e prodotti direttamente nell’esercizio di tali attività e il trasporto deve riguardare esclusivamente i rifiuti propri.
Per questo motivo, prima di procedere con l’iscrizione sarà opportuno effettuare una verifica congiunta dell’ordinamento professionale, delle concrete attività svolte, dei codici EER prodotti e dei veicoli utilizzati. Solo dalla combinazione di questi elementi è possibile stabilire se il professionista possa effettivamente accedere alla nuova categoria 2-quater.
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