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Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2289: il nuovo quadro operativo per la raccolta e il trattamento dei rifiuti di batterie

L’11 dicembre 2025 entrerà in vigore il Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2289 della Commissione, che definisce le modalità applicative del Regolamento (UE) 2023/1542 in materia di batterie e rifiuti di batterie.
Si tratta di un tassello decisivo per rendere operativo uno dei pilastri del nuovo quadro europeo sull’economia circolare delle batterie: la tracciabilità dei flussi, la qualità dei dati e l’uniformità dei metodi di valutazione adottati dagli Stati membri.

Il Regolamento (UE) 2023/1542, infatti, ha sostituito integralmente la Direttiva 2006/66/CE, introducendo un modello molto più stringente e dettagliato per garantire alta efficienza di raccolta, riciclaggio e recupero dei materiali critici (come litio, cobalto, nichel). In questo contesto, il testo normativo appare chiaro:

  • obbligo per gli Stati membri a pubblicare annualmente i dati relativi alla gestione dei rifiuti di batterie;
  • imposizione che tali dati siano accompagnati da una relazione di controllo della qualità, finalizzata a certificare l’affidabilità delle informazioni trasmesse alla Commissione.

Gli Allegati del Regolamento: un sistema integrato e altamente tecnico

Il regolamento si compone di tre allegati, che definiscono un ecosistema informativo organico, progettato per rendere comparabili i dati tra gli Stati membri e ridurre le divergenze metodologiche.

 

Allegato I – Formato per la comunicazione dei dati

Stabilisce il modello che gli Stati membri devono utilizzare per trasmettere alla Commissione i dati relativi a:

  • batterie portatili;
  • batterie per mezzi di trasporto leggeri (LMT);
  • batterie per autoveicoli;
  • batterie industriali;
  • batterie per veicoli elettrici (EV), settore in rapidissima espansione.

 

Il livello di dettaglio richiesto è molto elevato: i dati devono essere suddivisi per categoria, peso, destinazione di trattamento e, soprattutto, composizione chimica (litio, nichel–cadmio, piombo, sodio, stato solido ecc.).

Questo riflette una scelta strategica: l’UE vuole disporre di informazioni precise per calibrare politiche di recupero dei materiali critici e supportare la nascente filiera europea delle gigafactory.

 

Allegato II – Dati su frazioni iniziali, frazioni derivate, efficienza di riciclaggio e recupero

Questo allegato definisce il formato per comunicare:

  • le frazioni iniziali derivanti dal trattamento dei rifiuti di batterie;
  • le frazioni derivate utilizzate per l’estrazione e il recupero dei materiali;
  • i metodi adottati per il calcolo delle percentuali di riciclaggio e recupero di litio, cobalto, rame, nichel e piombo, in linea con gli obiettivi minimi stabiliti dal Reg. 2023/1542.

Qui emergono due elementi chiave:

  1. Uniformità dei metodi di calcolo: niente più approcci nazionali disomogenei;
  2. Trasparenza e verificabilità: le percentuali devono essere basate su misurazioni reali e documentate.

 

Allegato III – Relazione di controllo della qualità

Stabilisce il formato della relazione che deve accompagnare i dati trasmessi.
In particolare, la relazione dovrà attestare:

  • l’affidabilità delle fonti;
  • la qualità delle modalità di raccolta;
  • la coerenza dei metodi di calcolo;
  • la verifica delle procedure di trattamento;
  • eventuali margini di errore o limiti statistici.

Si tratta di una novità significativa: la qualità dei dati diventa un obbligo giuridico, non un semplice requisito tecnico.  
In questo senso, il regolamento delle batterie assume un approccio molto simile a quello che l’Italia sta vivendo con il RENTRI: sistemi digitali integrati, verifica della qualità delle informazioni, responsabilità tracciabili.

 

Un nuovo paradigma della tracciabilità: il parallelismo con RENTRI e AUA

Il collegamento con la questione trattata riguardo alla voltura dell’AUA e alla registrazione nel RENTRI è molto utile per comprendere il senso profondo del regolamento europeo.

Il modello europeo sulle batterie e il modello nazionale RENTRI condividono tre principi:

  1. Tracciabilità dei flussi
    Ogni fase (raccolta, trattamento, riciclo) deve essere tracciata con dati completi.
  2. Qualità e validazione dei dati
    Il dato amministrativo deve essere corretto, riferito al soggetto titolare effettivo e tecnicamente verificabile.
  3. Corrispondenza tra titolo autorizzativo e soggetto responsabile
    Proprio come nel RENTRI l’autorizzazione vigente è quella risultante dalla voltura, nel sistema europeo delle batterie il soggetto che comunica i dati deve corrispondere al soggetto effettivamente autorizzato e operante.

L’UE, con il regolamento 2025/2289, ribadisce con forza che non è più sufficiente comunicare dati “formalmente corretti”: è necessario che il dato sia attuale, aggiornato e riferibile al soggetto che esercita realmente l’attività.
In altre parole, la logica adottata per comprendere quale AUA inserire nel RENTRI (quella aggiornata, non quella originaria) è la stessa logica che guida la normativa europea sulle batterie.

 

Conclusioni

Il nuovo Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2289 rappresenta un passo fondamentale verso un sistema europeo completamente standardizzato, trasparente e digitalizzato per la gestione dei rifiuti di batterie.    

L’obiettivo è fornire basi solide per:

  • migliorare la qualità dei dati ambientali;
  • supportare il riciclaggio strategico dei materiali critici;
  • armonizzare i metodi di raccolta e trattamento;
  • garantire ai cittadini e al mercato un sistema efficiente, tracciabile e verificabile.

Con esso, l’Europa introduce un paradigma in cui l’affidabilità del dato è parte integrante della sostenibilità. Una visione pienamente coerente con l’evoluzione dei sistemi nazionali di tracciabilità, come il RENTRI, e con le sfide tecniche e amministrative che i gestori si trovano quotidianamente ad affrontare.

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