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Responsabilità Estesa del Produttore (EPR) e deposito temporaneo: profili normativi e ampliamento delle possibilità di deposito

Dal 18 dicembre 2025 sono operative le modifiche normative previste dalla Legge 182/2025 “Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese” che incidono su una disciplina centrale della gestione dei rifiuti nel nostro ordinamento: quella del deposito temporaneo prima della raccolta.

 

Quadro normativo di riferimento: art. 185-bis TUA

L’art. 185-bis TUA disciplina il deposito temporaneo dei rifiuti prodotti da un’attività economica o imprenditoriale prima del loro conferimento ad un soggetto incaricato del trasporto verso impianti di recupero o smaltimento. L’istituto nasce come deroga al regime generale dello stoccaggio e della messa in riserva, consentendo il raggruppamento senza autorizzazione preventiva se rispettate specifiche condizioni.

Le condizioni generali previste dal testo aggiornato dell’art. 185-bis includono, tra l’altro:

  • il raggruppamento dei rifiuti deve avvenire nel luogo in cui sono prodotti, inteso come l’intera area dell’attività produttrice;
  • i rifiuti devono essere raccolti e avviati alle operazioni di recupero o smaltimento entro termini e quantitativi stabiliti dalla norma (ad esempio, raccolta almeno trimestrale o al raggiungimento di 30 m³) e con limiti quantitativi temporali;
  • i rifiuti devono essere omogeneamente raggruppati e, se pericolosi, gestiti conformemente alle norme tecniche di imballaggio, etichettatura e stoccaggio.

Questa disciplina si pone come regime di semplificazione, ma con vincoli rigorosi: il mancato rispetto delle condizioni esplicite può comportare la riclassificazione del deposito come attività di stoccaggio non autorizzata, con conseguenze anche di natura penale secondo il TUA e la giurisprudenza consolidata.

 

Novità della Legge 182/2025: ampliamento dell’ambito applicativo per rifiuti EPR

Prima dell’intervento della Legge 182/2025, l’art. 185-bis prevedeva che i rifiuti soggetti a responsabilità estesa del produttore (EPR – Extended Producer Responsibility), potessero essere raggruppati in deposito temporaneo esclusivamente nei locali del punto vendita del distributore. Tale regola, seppure già una forma di semplificazione rispetto alla disciplina generale, risultava limitativa rispetto alle esigenze operative delle filiere EPR.

Con la Legge 182/2025, l’art. 185-bis è stato riscritto ampliando le possibilità di deposito preliminare alla raccolta per i rifiuti EPR. In particolare, oltre ai locali del punto vendita, il deposito può ora essere effettuato anche:

  • nelle aree di pertinenza dell’attività del distributore;
  • in altri luoghi di raggruppamento nella diretta disponibilità del distributore stesso;
  • in spazi messi a disposizione dai sistemi di gestione dei produttori.

Questo ampliamento si applica esclusivamente ai rifiuti soggetti a responsabilità estesa del produttore, compresi quelli inquadrati in sistemi EPR volontari.

 

Rilevanza giuridica delle novità

L’intervento legislativo si colloca in una cornice di semplificazione amministrativa e operativa per gli operatori EPR, con l’obiettivo di agevolare la raccolta preliminare dei rifiuti di prodotti al termine del loro ciclo di vita senza compromettere gli standard di tutela ambientale.

Tuttavia, è fondamentale sottolineare che le condizioni inderogabili del regime di deposito temporaneo restano valide. Il semplice ampliamento dei luoghi idonei non deroga alle condizioni quantitative, temporali e tecniche dettate dall’art. 185-bis. In caso di violazione di tali condizioni, il deposito si configura come attività diversa da quella consentita, con rischio di riclassificazione come stoccaggio non autorizzato e possibile configurazione di reati ambientali ai sensi del TUA e della disciplina penale.

 

Implicazioni operative per distributori e sistemi EPR

Dal punto di vista operativo, le principali implicazioni dell’ampliamento sono le seguenti:

  • Maggiore flessibilità operativa per i distributori e le organizzazioni EPR nella gestione preliminare dei rifiuti, che possono utilizzare spazi diversi dal foro commerciale aperto al pubblico.
  • Possibilità di ottimizzare la logistica dei rifiuti EPR, soprattutto in filiere complesse (es. RAEE, imballaggi, pneumatici fuori uso, batterie) in cui la disponibilità di spazi idonei nei punti vendita può essere limitata.
  • Necessità di adeguare manuali operativi, procedure di gestione e contratti con i sistemi EPR, per includere la gestione di depositi temporanei nei nuovi ambiti consentiti.
  • Rispetto rigoroso delle condizioni tecniche e quantitative previste dall’art. 185-bis, pena la perdita del regime semplificato e l’irrogazione di conseguenze sanzionatorie e penali.

 

Conclusioni

La Legge 182/2025 introduce una estensione significativa del regime di deposito temporaneo per i rifiuti soggetti a EPR, adeguando il quadro normativo alle esigenze pratiche dei distributori e dei sistemi di gestione dei rifiuti. Questo intervento conferma l’intenzione del legislatore di promuovere economie circolari efficienti e procedure meno onerose, pur mantenendo ferme le condizioni di disciplina, gestione e sicurezza ambientale del deposito temporaneo come definito dal TUA.

Per operatori, consulenti legali e amministrativi, ciò richiede un’attenta revisione delle procedure di deposito e raccolta dei rifiuti EPR, assicurando che l’ampliamento delle possibilità operative non si traduca in violazioni del regime normativo, con conseguenti profili di responsabilità civile e penale.

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