Formazione dei lavoratori stranieri e lingua veicolare: obblighi giuridici e responsabilità
- Gennaio 17, 2026
- /Normativa/Sicurezza
La formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro rappresenta uno degli obblighi centrali che l’ordinamento pone in capo al datore di lavoro e ai dirigenti. Il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 non si limita, infatti, a richiedere l’organizzazione di percorsi formativi in senso meramente formale, ma impone che tali percorsi siano realmente efficaci, adeguati e comprensibili per i lavoratori cui sono destinati. In quest’ottica, la dimensione linguistica della formazione assume un rilievo determinante, poiché incide direttamente sulla possibilità per il lavoratore di interiorizzare i contenuti e tradurli in comportamenti sicuri.
Il tema diventa particolarmente delicato quando la formazione riguarda lavoratori stranieri.
In tali ipotesi, il rischio che la prevenzione si riduca a un adempimento puramente documentale è concreto, ed è proprio per evitare questo scollamento tra forma e sostanza che il legislatore ha introdotto specifiche previsioni volte a garantire una reale comprensione dei contenuti formativi.

Il fondamento normativo di tale impostazione è rinvenibile nell’art. 37 del D.Lgs. 81/2008 in cui è specificato che il datore di lavoro deve assicurare a ciascun lavoratore una formazione sufficiente e adeguata in materia di salute e sicurezza, che riguardi tanto i concetti generali di rischio, danno, prevenzione e protezione, quanto l’organizzazione della prevenzione aziendale, i diritti e i doveri dei soggetti del sistema di sicurezza e, soprattutto, i rischi specifici connessi alle mansioni effettivamente svolte.
Il medesimo articolo introduce però un principio di particolare rilevanza, prevedendo espressamente che la formazione debba avvenire anche tenendo conto delle conoscenze linguistiche dei lavoratori. |
Da questa previsione discende un obbligo ulteriore e qualificato: non è sufficiente che il lavoratore sia fisicamente presente al corso o che riceva passivamente informazioni, ma è necessario che egli sia effettivamente in grado di comprendere e conoscere la lingua utilizzata nel percorso formativo.
LA GIURISPRUDENZA
La violazione di tali obblighi non è priva di conseguenze. L’art. 55, comma 5, lettera c), del D.Lgs. 81/2008 prevede, infatti, sanzioni penali rilevanti a carico del datore di lavoro e del dirigente, consistenti nell’arresto o in un’ammenda di importo significativo, ulteriormente incrementato dagli aggiornamenti normativi intervenuti negli ultimi anni.
Nel distinguere tra “comprensione” e “conoscenza” della lingua, il legislatore opera una scelta tutt’altro che casuale. La comprensione attiene a una dimensione essenzialmente passiva, ossia alla capacità del lavoratore di recepire istruzioni e indicazioni impartite da altri. La conoscenza, invece, implica una padronanza linguistica più ampia e consapevole, che consenta al lavoratore di interagire attivamente nel contesto lavorativo. Un lavoratore che conosce la lingua è in grado di segnalare una situazione di pericolo, di chiedere chiarimenti su una procedura poco chiara, di confrontarsi con colleghi e preposti e di avvertire tempestivamente gli altri di un rischio imminente. In assenza di tale capacità, la formazione non può dirsi realmente efficace né idonea a perseguire le finalità prevenzionistiche proprie della normativa.
Su questo impianto normativo si innesta l’Accordo Stato-Regioni n. 59/CSR del 17 aprile 2025, che ha rafforzato ulteriormente l’attenzione al profilo linguistico nella formazione dei lavoratori. L’Accordo, nella parte dedicata all’analisi dei fabbisogni formativi e del contesto, stabilisce espressamente che, qualora la formazione riguardi lavoratori immigrati, essa debba essere preceduta da una verifica della comprensione e della conoscenza della lingua veicolare utilizzata nel percorso formativo. Non si tratta, dunque, di una verifica eventuale o facoltativa, ma di un passaggio preliminare obbligatorio.
Lo stesso Accordo, nel delineare le responsabilità del docente, ribadisce che i corsi rivolti a lavoratori stranieri devono essere organizzati in modo tale da assicurare la reale comprensione dei contenuti, anche attraverso l’eventuale supporto di un mediatore interculturale o di un traduttore. Il dato che emerge con chiarezza è che la verifica linguistica e l’adozione di strumenti idonei non sono rimesse alla discrezionalità del formatore, ma costituiscono un preciso obbligo organizzativo.
LA CASSAZIONE E L’ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO
La giurisprudenza di legittimità ha da tempo sposato questa impostazione rigorosa. La Corte di Cassazione ha più volte affermato la responsabilità del datore di lavoro nei casi in cui la formazione risulti inadeguata sotto il profilo linguistico, valorizzando la concreta incapacità del lavoratore di comprendere i rischi e le procedure operative. Le pronunce relative all’utilizzo di piattaforme di lavoro elevabili, allo smontaggio di ponteggi o alla manutenzione di macchinari industriali dimostrano come l’assenza di una reale comprensione linguistica possa incidere direttamente sull’evento lesivo e fondare un giudizio di responsabilità penale.

A ciò si aggiunge la prassi ispettiva dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, che nei verbali di accertamento e prescrizione richiama sempre più spesso la necessità di adottare misure concrete a tutela della comprensione linguistica dei lavoratori stranieri. In particolare, l’INL evidenzia l’importanza della presenza di un traduttore o mediatore linguistico idoneo, dell’utilizzo di supporti didattici in lingua madre e della riparametrazione della durata dei corsi, anche mediante un significativo aumento delle ore di formazione, per consentire una traduzione accurata e una reale assimilazione dei contenuti.
Alla luce di questo quadro normativo, giurisprudenziale e ispettivo, la verifica preliminare della comprensione e della conoscenza della lingua veicolare non può essere considerata un aggravio burocratico o un adempimento accessorio. Essa rappresenta, al contrario, un presidio essenziale di legalità e di tutela sostanziale, nell’interesse del lavoratore straniero, del datore di lavoro, dei docenti e dei soggetti formatori, nonché dell’intero sistema prevenzionistico.
L’accertamento linguistico deve quindi essere strutturato, documentato e integrato a pieno titolo nel percorso formativo, quale condizione imprescindibile per garantire una formazione realmente efficace e conforme alla legge.
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