RENTRI: cancellazione entro il primo trimestre 2026 per i soggetti esclusi dall’iscrizione
- Febbraio 3, 2026
- /Ambiente/Normativa/RENTRI
Con una comunicazione ufficiale diffusa attraverso il portale RENTRI, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) ha chiarito gli effetti operativi delle modifiche introdotte dalla Legge n. 199 del 30 dicembre 2025 (Legge di bilancio 2026) in materia di obblighi di iscrizione al Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti.
La norma ha infatti sostituito integralmente il comma 3-bis dell’articolo 188-bis del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, ridefinendo l’ambito soggettivo di applicazione del RENTRI ed escludendo determinate categorie di operatori dall’obbligo di iscrizione. Per tali soggetti, il MASE ha stabilito la necessità di procedere formalmente alla cancellazione dal Registro.
In particolare, gli operatori che rientrano nelle ipotesi di esclusione previste dalla nuova disciplina sono tenuti a presentare, tramite l’area riservata del portale RENTRI, un’apposita istanza di cancellazione entro il primo trimestre del 2026, e comunque non oltre il 30 marzo 2026.
La cancellazione produrrà effetti immediati, trattandosi di una conseguenza diretta dell’entrata in vigore di una norma primaria. Proprio per tale ragione, il MASE ha precisato che tale fattispecie non ricade nell’ambito applicativo dell’articolo 12, commi 6 e 7, del D.M. 4 aprile 2023, n. 59, che disciplina le ordinarie ipotesi di cessazione dell’iscrizione. Diversamente, le richieste di cancellazione trasmesse oltre il termine del 30 marzo 2026 saranno assoggettate al regime ordinario previsto dal citato articolo 12 del D.M. n. 59/2023, con tutte le conseguenze procedurali che ne derivano.
Il Ministero ha inoltre escluso espressamente qualsiasi possibilità di rimborso delle somme già versate a titolo di contributi e diritti di segreteria, chiarendo che i pagamenti effettuati restano definitivamente acquisiti, anche in presenza della successiva esclusione dall’obbligo di iscrizione.
Quanto ai soggetti interessati dalla modifica normativa, la Legge n. 199/2025 ha stabilito l’esclusione dal RENTRI, in primo luogo, per i Consorzi e per i sistemi di gestione dei rifiuti operanti in forma individuale o collettiva, di cui all’articolo 237, comma 1, del D.Lgs. n. 152/2006. Sono inoltre esclusi specifici produttori di rifiuti per i quali continuano ad applicarsi le semplificazioni previste dall’articolo 190, commi 5 e 6, del medesimo decreto legislativo. Rientrano in tale categoria, tra gli altri, gli imprenditori agricoli ai sensi dell’articolo 2135 del Codice civile con un volume d’affari annuo non superiore a 8.000 euro, nonché le imprese che effettuano il trasporto dei propri rifiuti non pericolosi ai sensi dell’articolo 212, comma 8.
Per i soli rifiuti non pericolosi, risultano esclusi anche gli enti e le imprese che producono rifiuti iniziali e che non superano la soglia dei dieci dipendenti. Restano poi fuori dall’obbligo di iscrizione gli imprenditori agricoli produttori iniziali di rifiuti pericolosi, nonché i soggetti che svolgono attività riconducibili ai codici ATECO 96.02.01, 96.02.02, 96.02.03 e 96.09.02, qualora producano rifiuti pericolosi, inclusi quelli contraddistinti dal codice EER 18.01.03*, relativi a aghi, siringhe e materiali taglienti utilizzati.
Infine, l’esclusione riguarda anche i produttori di rifiuti pericolosi che non operano nell’ambito di un’organizzazione qualificabile come ente o impresa.
Il chiarimento fornito dal MASE assume particolare rilievo pratico, poiché impone ai soggetti interessati un adempimento formale imprescindibile, pena l’applicazione di una disciplina procedurale meno favorevole, e contribuisce a delineare con maggiore precisione il perimetro operativo del RENTRI nella fase di transizione avviata dalla riforma introdotta con la Legge di bilancio 2026.
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