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Preposti, la Cassazione ribadisce: la nomina formale è un presidio sostanziale di sicurezza

La Corte di Cassazione torna a richiamare l’attenzione sul ruolo del preposto, chiarendo che la sua individuazione formale non rappresenta un semplice adempimento burocratico, ma costituisce un elemento essenziale del sistema di prevenzione previsto dal D.Lgs. 81/2008.

 

L’obbligo, introdotto dalla Legge n. 215/2021 attraverso l’art. 18, comma 1, lett. b-bis), impone al datore di lavoro e ai dirigenti di individuare il preposto incaricato delle attività di vigilanza. Le prime pronunce della Suprema Corte stanno delineando con maggiore chiarezza la portata di questa disposizione.

 

Una prima decisione del 2025 (Cass. pen., Sez. IV, n. 2768/2025), pronunciata nell’ambito di un procedimento per infortunio sul lavoro, ha evidenziato come l’assenza di una formale nomina del preposto possa concorrere a dimostrare carenze organizzative rilevanti anche ai fini della responsabilità amministrativa dell’ente ai sensi del D.Lgs. 231/2001. Nel caso esaminato, la mancata individuazione del preposto si inseriva in un contesto caratterizzato da una gestione incompleta dei rischi e dall’assenza di un efficace modello organizzativo della sicurezza.

 

Ancora più significativa è la successiva sentenza della Cassazione Penale, Sez. III, n. 23909 del 30 giugno 2026. La vicenda nasce da un’ispezione SPRESAL presso un cantiere, durante la quale erano state contestate tre violazioni: mancata verifica dell’idoneità sanitaria dei lavoratori, omessa formazione e mancata individuazione del preposto. Pur in assenza di infortuni e di situazioni di pericolo immediato riscontrate dagli ispettori, il Tribunale aveva ritenuto tali omissioni di particolare tenuità, escludendo la punibilità dell’imputato. La Cassazione ha però annullato tale decisione, affermando che il giudizio sulla particolare tenuità del fatto non può fondarsi esclusivamente sull’assenza di un evento lesivo o di ulteriori violazioni materiali. Nelle contravvenzioni prevenzionistiche, infatti, l’offesa riguarda il rischio che la condotta omissiva genera per la salute e la sicurezza dei lavoratori, anche quando tale rischio non si sia concretizzato in un infortunio.

 

Secondo la Corte, la mancata formazione, l’assenza della sorveglianza sanitaria e l’omessa individuazione del preposto incidono direttamente sull’efficacia del sistema di prevenzione aziendale e non possono essere qualificate automaticamente come mere irregolarità documentali. Il giudice è chiamato, invece, a verificare concretamente se tali omissioni abbiano determinato un’esposizione al rischio, valutando l’organizzazione aziendale, il numero dei lavoratori coinvolti, il grado della colpa e l’eventuale regolarizzazione delle violazioni.

 

Le due pronunce confermano un orientamento ormai sempre più definito: gli obblighi organizzativi previsti dal Testo Unico sulla salute e sicurezza non hanno una funzione esclusivamente formale, ma rappresentano strumenti essenziali per garantire un’effettiva gestione dei rischi. In quest’ottica, la figura del preposto assume un ruolo centrale nell’attività di vigilanza operativa e la sua corretta individuazione costituisce un tassello fondamentale del modello prevenzionistico aziendale.

 

Per le imprese il messaggio è chiaro: la designazione del preposto non può essere considerata un semplice adempimento amministrativo, ma deve tradursi in una nomina effettiva, accompagnata dall’attribuzione delle necessarie funzioni, dei poteri di vigilanza e di una formazione adeguata, affinché il sistema di sicurezza risulti realmente efficace e conforme alla normativa vigente.

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