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CINQUE GIORNI ALL’AGGIORNAMENTO RENTRI 2026: IL PUNTO

Il Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti (RENTRI) è stato istituito dall’art. 188-bis del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Codice dell’ambiente) e disciplinato, nelle modalità operative, dal Decreto Ministeriale n. 59/2023. L’obiettivo è la digitalizzazione completa della tracciabilità dei rifiuti, con progressiva sostituzione degli adempimenti cartacei tradizionali.

La data del 13 febbraio 2026 rappresenta un passaggio normativo e tecnologico cruciale: in tale data scattano obblighi operativi e di gestione digitale che completano il processo di transizione avviato negli anni precedenti.

 

FIR Digitale (xFIR): obbligo pieno

Dal 13 febbraio 2026 il Formulario di Identificazione dei Rifiuti (FIR) dovrà essere utilizzato esclusivamente in formato digitale per gli scopi di tracciabilità.
In particolare:

  1. Le imprese e gli enti iscritti al RENTRI devono adottare il FIR digitale (xFIR) per tutte le operazioni di identificazione e trasporto dei rifiuti soggetti a obbligo.
  2. La firma digitale del FIR potrà essere apposta soltanto a partire da questa data, secondo quanto previsto dalle funzionalità operative rese disponibili dal sistema.
  3. Le funzionalità operative per la gestione del FIR digitale saranno disponibili in ambiente di produzione primariamente dal 12 febbraio 2026, con un rilascio definitivo a partire dal giorno successivo.
  4. Il FIR cartaceo non potrà più essere adottato per le operazioni soggette all’obbligo digitale;
  5. Tutti i soggetti obbligati devono essere tecnicamente pronti per la generazione, firma e trasmissione dei FIR in formato digitale tramite la piattaforma ministeriale o strumenti interoperabili.

Gli strumenti di supporto, inclusa l’APP RENTRI FIR Digitale, sono stati oggetto di aggiornamenti e rilascio in modalità demo e di produzione per facilitare l’adeguamento.

 

Soggetti obbligati e esclusi

Con decorrenza recente (30 gennaio 2026), sono state pubblicate comunicazioni ufficiali sulla cancellazione di alcuni soggetti dall’obbligo di iscrizione al RENTRI: consorzi e determinate categorie di produttori di rifiuti sono stati esclusi dal novero degli operatori tenuti iscriversi e adempierne gli obblighi.

Entro il 13 febbraio 2026 si chiuderà la terza e ultima finestra temporale per l’iscrizione obbligatoria al RENTRI per i produttori di rifiuti pericolosi con meno di 10 dipendenti. Tale scadenza era prevista dal D.M. 59/2023 e recepita nelle comunicazioni operative.

Quali sono le conseguenze pratiche?

  1. Le imprese ed enti che non completano l’iscrizione entro la data del 13 febbraio 2026 sono inadempienti rispetto alle previsioni normative del sistema RENTRI;
  2. L’iscrizione è propedeutica all’utilizzo e trasmissione digitale dei dati relativi a FIR e registri di carico/scarico;
  3. Interventi di esclusione normativamente definiti non dispensano gli operatori dall’applicare correttamente gli adempimenti digitali per le situazioni in cui restano obbligati.

 

Profili sanzionatori e transitori

Pur non essendo state pubblicate modifiche definitive alla disciplina sanzionatoria entro il 13 febbraio 2026, continuano a essere animate proposte di proroga o regime transitorio per mitigare l’impatto operativo sugli operatori (in particolare artigiani e PMI), inclusa la possibilità di uso transitorio del formulario cartaceo o la sospensione temporanea di sanzioni per errori di invio digitale.

Tali proposte, se accolte in sede di interventi legislativi (ad esempio tramite decreto Milleproroghe), potrebbero modificare in via transitoria l’applicazione delle sanzioni e le tempistiche operative.

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