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Amianto: aggiornamenti normativi e novità INAIL e UE

L’INAIL ha recentemente pubblicato un fact sheet dedicato alla Direttiva (UE) 2023/2668, intervenendo sul tema della protezione dei lavoratori dai rischi derivanti dall’esposizione all’amianto. Il documento, diffuso il 23 giugno 2026, ha finalità divulgative e si rivolge a datori di lavoro, tecnici e operatori del settore, con l’obiettivo di facilitare l’adeguamento alle nuove regole introdotte a livello europeo e recepite nell’ordinamento italiano tramite il D.Lgs. 213/2025, che ha modificato il Titolo IX, Capo III del D.Lgs. 81/2008.

L’intervento normativo si inserisce in un quadro di progressivo rafforzamento delle tutele contro un agente cancerogeno ancora oggi tra i più rilevanti in ambito professionale. Nonostante il divieto di utilizzo dell’amianto in Europa sia vigente da anni, l’esposizione non è stata eliminata del tutto, soprattutto in attività di bonifica, manutenzione, demolizione e gestione di edifici e materiali contaminati. Secondo i dati richiamati da INAIL, una quota molto significativa delle neoplasie professionali riconosciute nell’Unione europea continua a essere correlata proprio all’amianto.

Uno degli aspetti centrali evidenziati nel documento riguarda l’ampliamento dell’ambito di applicazione della disciplina. Le nuove disposizioni non si limitano più alle sole attività tradizionalmente a rischio, ma includono in modo espresso anche gli interventi su edifici costruiti prima del divieto, le attività di scavo in terreni con presenza di amianto naturale, nonché alcune situazioni particolari come le emergenze, gli interventi dei vigili del fuoco e le operazioni di demolizione o smantellamento di strutture e mezzi.

Il fact sheet pone poi l’accento sui nuovi obblighi a carico del datore di lavoro. Prima dell’avvio delle attività è richiesta una più accurata ricognizione della possibile presenza di amianto, accompagnata da una valutazione del rischio più rigorosa e orientata, ove possibile, alla rimozione del materiale. È inoltre rafforzato l’obbligo di comunicazione preventiva agli organi di vigilanza e viene previsto che, in caso di rinvenimento imprevisto di amianto, le lavorazioni debbano essere immediatamente sospese fino alla messa in sicurezza.

Particolarmente rilevante è la riduzione del valore limite di esposizione professionale, che passa da 0,1 a 0,01 fibre per centimetro cubo, segnando un abbattimento significativo della soglia di tolleranza. A ciò si aggiunge una novità tecnologica di rilievo: dal 21 dicembre 2029 la misurazione delle fibre dovrà avvenire tramite microscopia elettronica (SEM o TEM), strumenti più avanzati rispetto alla microscopia ottica attualmente utilizzata, in grado di intercettare anche particelle molto più sottili.

Un ulteriore rafforzamento riguarda la formazione e la prevenzione operativa. La disciplina europea e il recepimento nazionale insistono sull’uso corretto dei dispositivi di protezione individuale, sull’addestramento specifico del personale e sull’impiego di tecniche e macchinari in grado di ridurre la dispersione delle fibre. Viene inoltre ampliato il perimetro della sorveglianza sanitaria, che ora include anche i lavoratori esposti in modo occasionale o a bassa intensità, i quali dovranno essere iscritti nel registro degli esposti.

In conclusione, il documento dell’INAIL evidenzia come le modifiche introdotte dalla Direttiva (UE) 2023/2668 rappresentino un ulteriore passo verso un sistema di tutela più rigoroso e aggiornato, con effetti concreti sulla prevenzione, sulla tracciabilità delle esposizioni e sulla gestione operativa dei rischi. L’adeguamento delle procedure aziendali diventa quindi un passaggio necessario per garantire il rispetto dei nuovi standard di sicurezza e ridurre ulteriormente l’impatto sanitario dell’amianto nei contesti lavorativi.

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