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Nuovo reato di inquinamento da prodotti immessi sul mercato: cosa cambia per le imprese con l'art. 452-bis.1 c.p.

Con il D.Lgs. 21 aprile 2026, n. 81, il legislatore ha introdotto nel Codice Penale il nuovo art. 452-bis.1, ampliando il sistema dei delitti contro l’ambiente e rafforzando la tutela penale nei confronti delle attività economiche che immettono sul mercato prodotti suscettibili di provocare fenomeni di inquinamento.

La nuova disposizione rappresenta un significativo passo avanti nella responsabilizzazione dell’intera filiera produttiva e commerciale, poiché sposta l’attenzione non soltanto sulla gestione dei rifiuti o sugli scarichi, ma anche sulle conseguenze ambientali derivanti dall’utilizzo dei prodotti commercializzati.

Quando si configura il nuovo reato

L’art. 452-bis.1 punisce chi, abusivamente, immette sul mercato o mette comunque in circolazione un prodotto il cui utilizzo provochi uno scarico, un’emissione o un’immissione di sostanze, energia o radiazioni ionizzanti tali da determinare una compromissione o un deterioramento significativo e misurabile dell’ambiente.

La tutela riguarda, in particolare:

  • le acque;
  • l’aria;
  • il suolo e il sottosuolo;
  • gli ecosistemi;
  • gli habitat naturali;
  • la biodiversità, compresa quella agraria;
  • la flora e la fauna.

La norma amplia quindi il perimetro della responsabilità penale, valorizzando non solo la fase produttiva ma anche quella della commercializzazione del prodotto quando questo risulti idoneo a provocare un danno ambientale rilevante.

Le circostanze aggravanti

Il legislatore ha previsto un aggravamento della pena quando dall’immissione del prodotto derivi:

  • un pericolo per la vita o l’incolumità delle persone;
  • un rischio rilevante per la qualità dell’aria, delle acque, del suolo o per gli ecosistemi.

Ulteriori aumenti di pena sono previsti quando l’inquinamento interessa aree naturali protette o soggette a particolari vincoli paesaggistici, ambientali, storici o archeologici, quando coinvolge specie protette oppure ecosistemi di particolare estensione o caratterizzati da effetti durevoli.

La risposta sanzionatoria diventa ancora più severa qualora l’inquinamento provochi la distruzione di un habitat situato all’interno di aree protette.

Le ricadute operative per le imprese

L’introduzione della nuova fattispecie impone alle imprese una valutazione più ampia del rischio ambientale connesso ai prodotti commercializzati.

Oltre al rispetto delle autorizzazioni ambientali e delle norme tecniche di settore, assume rilievo la capacità dell’organizzazione di dimostrare di aver effettuato un’adeguata analisi preventiva degli impatti ambientali che possono derivare dall’impiego dei propri prodotti lungo l’intero ciclo di vita.

Particolare attenzione dovrà essere riservata alle attività di:

  • progettazione e sviluppo dei prodotti;
  • verifica della conformità normativa;
  • controllo delle sostanze impiegate;
  • valutazione degli scenari di utilizzo;
  • informazione agli utilizzatori mediante istruzioni, etichettatura e schede di sicurezza;
  • monitoraggio degli eventuali effetti ambientali successivi alla commercializzazione.

Profili di responsabilità ai sensi del D.Lgs. 231/2001

Sebbene sarà necessario verificare eventuali futuri interventi di coordinamento normativo, l’introduzione di una nuova fattispecie penale ambientale rende opportuno valutare l’adeguatezza dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo adottati ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

Le imprese dovrebbero verificare che il sistema di compliance ambientale contempli anche i rischi connessi all’immissione sul mercato dei prodotti, aggiornando, ove necessario, la mappatura dei rischi, i protocolli di controllo e le procedure di vigilanza.

In conclusione

L’art. 452-bis.1 del Codice Penale amplia significativamente la tutela dell’ambiente, introducendo una responsabilità che può derivare anche dalla commercializzazione di prodotti capaci di generare fenomeni di inquinamento significativi e misurabili.

Per le imprese ciò comporta la necessità di rafforzare i sistemi di controllo interno, integrare le procedure di gestione ambientale e sviluppare un approccio preventivo che coinvolga progettazione, produzione, distribuzione e monitoraggio dei prodotti.

In un contesto normativo sempre più orientato alla prevenzione e alla sostenibilità, la gestione del rischio ambientale non rappresenta più soltanto un obbligo di conformità, ma costituisce un elemento strategico di governance e di tutela dell’organizzazione sotto il profilo amministrativo, penale e reputazionale.

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