Legge di Bilancio 2026: confermate le esclusioni RENTRI annunciate e il nuovo perimetro dei soggetti obbligati dopo la modifica dell’art. 188-bis TUA
- Gennaio 6, 2026
- /Ambiente/Normativa/RENTRI
Con la Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026) il legislatore interviene nuovamente sulla disciplina del Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (RENTRI), apportando una modifica di rilievo al D.Lgs. 152/2006, destinata ad incidere in modo significativo sul perimetro soggettivo degli obblighi di iscrizione. Si tratta di un intervento che conferma e rende definitivamente operative alcune correzioni già anticipate e da noi analizzate, in particolare nell’articolo pubblicato il 30 dicembre 2025 sul nostro sito (“Aggiornamenti di fine anno: RAEE e RENTRI tra nuove alleanze operative e correzioni normative”), nonché nella Circolare n. 22 del 30.12.2025 della nostra Newsletter, diffusa in concomitanza all’approvazione della manovra.
COSA CAMBIA?
Il riferimento normativo è la Legge di Bilancio 2026, che dispone la sostituzione integrale dell’art. 188-bis, comma 3-bis, del D.Lgs. 152/2006, norma cardine per l’individuazione dei soggetti tenuti all’iscrizione al RENTRI, eliminando il riferimento ai consorzi tra i soggetti obbligati all’iscrizione e introducendo un’esclusione espressa per determinate categorie di operatori già destinatari di regimi semplificati di tracciabilità. |
Il nuovo testo dell’art. 188-bis, comma 3-bis, D.Lgs. 152/2006, nella sua parte rilevante rispetto alla questione odierna, come sostituito dalla Legge n. 199/2025, prevede che:
«Sono tenuti ad iscriversi al Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (RENTRI) i soggetti di cui al presente articolo, ad esclusione:
a) dei consorzi ovvero dei sistemi di gestione in forma individuale o collettiva di cui all’articolo 237, comma 1;
b) dei produttori di rifiuti ai quali si applicano le disposizioni di cui all’articolo 190, commi 5 e 6.»
La disposizione chiarisce in modo inequivoco che l’obbligo di iscrizione non opera più per soggetti che, pur essendo coinvolti nella gestione dei rifiuti, non sono tenuti alla tenuta ordinaria del registro di carico e scarico o vi assolvono con modalità alternative.
2026: CHI È ESCLUSO DAL RENTRI?
Alla luce del rinvio normativo operato dal nuovo comma 3-bis, risultano ora formalmente esclusi dall’iscrizione al RENTRI:
- Consorzi e sistemi di gestione ex art. 237 TUA
Rientrano in tale categoria i consorzi e i sistemi di gestione, in forma individuale o collettiva, istituiti per specifiche filiere di rifiuti (imballaggi, RAEE, pile e accumulatori, PFU, ecc.), già destinatari di sistemi documentali propri e di evidenze equivalenti ai fini della tracciabilità. - Produttori di rifiuti soggetti alle semplificazioni ex art. 190, commi 5 e 6, TUA, tra cui:
- piccoli imprenditori agricoli;
- imprese con non più di dieci dipendenti che producono rifiuti non pericolosi da attività artigianali, commerciali o di servizio;
- attività professionali non organizzate in forma di impresa;
- studi medici, odontoiatrici, centri estetici e tatuatori;
- soggetti che conferiscono i rifiuti al servizio pubblico sulla base di convenzioni o regolamenti comunali.
Per tali categorie, la normativa vigente consente di assolvere agli obblighi di tracciabilità mediante la conservazione dei formulari di identificazione dei rifiuti o della documentazione di conferimento, anche in relazione ai rifiuti pericolosi.
L’intervento mira a rimuovere un’anomalia della disciplina RENTRI: l’obbligo di iscrizione e di pagamento del canone annuo imposto a soggetti che, per legge, non trasmettono dati al sistema e non tengono registri digitali.
Una criticità più volte segnalata dalle associazioni di categoria e dallo stesso Ministero dell’Ambiente, che aveva inizialmente sostenuto analoghe proposte poi dichiarate inammissibili nelle prime fasi dell’iter parlamentare.
La soluzione adottata con gli emendamenti confluiti nel testo finale della manovra consente ora di riallineare il perimetro soggettivo del RENTRI con la disciplina sostanziale della tracciabilità dei rifiuti prevista dal Testo Unico Ambientale.
Effetti immediati e quadro operativo
La modifica produce effetti immediati, incidendo anche su soggetti per i quali l’obbligo di iscrizione era già formalmente scattato il 15 dicembre 2025.
I soggetti ora esclusi:
- non sono tenuti all’accreditamento sulla piattaforma RENTRI;
- non devono versare il canone annuo;
- continuano ad assolvere agli obblighi di tracciabilità secondo le modalità già previste dalla normativa vigente (formulari cartacei, documentazione del servizio pubblico, evidenze equivalenti).
Considerazioni conclusive
La riscrittura dell’art. 188-bis, comma 3-bis, rappresenta un intervento di razionalizzazione normativa, che riduce oneri amministrativi non giustificati e restituisce coerenza sistematica alla disciplina della tracciabilità dei rifiuti.
Come già anticipato nei nostri precedenti contributi, la Legge di Bilancio 2026 segna quindi un punto di assestamento del RENTRI, confermando la volontà del legislatore di calibrare lo strumento digitale in funzione dell’effettiva utilità operativa e non di meri adempimenti formali.
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